A tutte le persone che, volendo sposarsi, hanno già ottenuto l'autorizzaizone a seguito delle pubblicazioni di matrimonio.
Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè:
non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
non devono essere interdetti per infermità di mente;
non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio;
non possono contrarre matrimonio tra loro:
gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio);
i fratelli e le sorelle;
lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
gli affini in linea collaterale in secondo grado;
l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
i figli adottivi della stessa persona;
l'adottato e i figli dell'adottante;
l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;
persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.