Cremazione
Cremazione e destinazione delle ceneri
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Ai famigliari di un defunto
Descrizione
La cremazione e la dispersione delle ceneri sono annoverabili tra i diritti della personalità.
L’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all’autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:
a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
b) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;
c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
b) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;
c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
Solo quando non sia stata lasciata una chiara volontà in tal senso, il diritto di occuparsi delle spoglie mortali si trasferisce ai familiari, a partire dal coniuge. Dichiaranti la cremazione, possono, infatti, essere:
il coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in sua mancanza, tutti i parenti più prossimi di pari grado individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.
il coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in sua mancanza, tutti i parenti più prossimi di pari grado individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.
E’ possibile dichiarare la volontà del defunto (dichiarazione sostitutiva D.P.R. 445/2000), che deve essere sottoscritta dal coniuge/unito civilmente o dal convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, e da tutti i parenti più prossimi di pari grado. Occorre firma autenticata quando la volontà del defunto non sia conosciuta. Tale documentazione è soggetta all’imposta di bollo.
Invece la firma non va autenticata quando la volontà del defunto sia conosciuta, con allegato documento d’identità. Tale documentazione non soggetta all’imposta di bollo (il pagamento dell'imposta di bollo è dovuto se la dichiarazione è comprensiva dell’istanza per il trasporto).
La dichiarazione è vincolante e non può essere modificata con un atto successivo, in quanto i dichiaranti sono soggetti a quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
La dichiarazione è vincolante e non può essere modificata con un atto successivo, in quanto i dichiaranti sono soggetti a quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
E’ consentita la cremazione di cadaveri di persone, decedute dopo l’entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90, precedentemente inumati o tumulati.
La cremazione dei resti mortali (provenienti da esumazioni allo scadere del turno decennale e da estumulazioni decorso il temine minimo dei 30 anni) di persone decedute prima dell’entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90, è ammessa previo acquisizione dell’assenso del coniuge o, in sua assenza dei parenti più prossimi individuati ai sensi dell’art. 74 e seguenti del Codice Civile.
Come fare
Il Comune ha istituito l’Albo delle cremazioni, ai sensi dell’art. 51, comma 3, Legge Regionale n. 3, dell’11/3/2015, per acquisire e trascrivere la volontà dei cittadini residenti che dispongano la cremazione della propria salma.
Per l’iscrizione è necessario compilare, di proprio pugno, la domanda e la volontà olografica
L’iscritto può, in qualsiasi momento, chiedere la cancellazione dal Registro,presentando apposita istanza. In caso di emigrazione in altro Comune, l’iscrizione dovrà essere ripetuta dal cittadino presso il nuovo Comune di residenza. In caso di persone indigenti la sepoltura avverrà per inumazione in campo comune.
Per l’iscrizione è necessario compilare, di proprio pugno, la domanda e la volontà olografica
L’iscritto può, in qualsiasi momento, chiedere la cancellazione dal Registro,presentando apposita istanza. In caso di emigrazione in altro Comune, l’iscrizione dovrà essere ripetuta dal cittadino presso il nuovo Comune di residenza. In caso di persone indigenti la sepoltura avverrà per inumazione in campo comune.
Occorre rivolgersi all'ufficio anagrafe/stato civile in orario di ricevimento al pubblico per ottenere e/o consegnare la documentazione
Cosa serve
Destinazione delle ceneri a seguito di cremazione
a) dal coniuge, ovvero in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
b) dall’esecutore testamentario;
c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fine statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
d) dal tutore di minore o interdetto;
L'autorizzazione al trasporto delle ceneri è rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso o dove è sepolto il defunto.
In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
a) nel cinerario appositamente predisposto all’interno del cimitero e munito di apposita indicazione;
b) in natura. Nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti o nell’aria, o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.
a) nel cinerario appositamente predisposto all’interno del cimitero e munito di apposita indicazione;
b) in natura. Nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti o nell’aria, o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.
La dispersione è vietata nei centri abitati.
L’affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla L 30/3/2001,n.130 e dalla L. R. 31/10/2007 n. 20, modificata ed integrata dalla L. R. 11/03/2015 n. 3, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante: disposizione testamentaria o dichiarazione manifestata all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati di seguito, o dichiarazione resa dal de cuius al Comune di residenza ai fini dell’iscrizione nell’Albo comunale.
Qualora il defunto non abbia individuato l’affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:a) dal coniuge, ovvero in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
b) dall’esecutore testamentario;
c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fine statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
d) dal tutore di minore o interdetto;
e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.
La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro famigliare avente diritto, dall’esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
L’incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché abbandono dell’urna.
La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell’urna cinerario.
L’incaricato è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
L’incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché abbandono dell’urna.
La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell’urna cinerario.
L’incaricato è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
La conservazione ha luogo nell’abitazione dell’affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l’abitazione nella quale le ceneri sono conservate. L’affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l’urna non sia profanatae sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L’urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza l’autorizzazione comunale.
Recesso
Nel caso in cui l’affidatario o i suoi eredi intendano recedere all’affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.
Per recedere dall’affidamento l’affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro.
Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.
Nel caso in cui l’affidatario o i suoi eredi intendano recedere all’affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.
Per recedere dall’affidamento l’affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro.
Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.
Cosa si ottiene
autorizzazione alla cremazione e atti conseguenti
Tempi e scadenze
Di regola la cremazione deve essere compiuta entro 48 ore dal decesso nel periodo dal primo maggio al 31 ottobre, ed entro 78 ore nel periodo dal primo novembre al 30 aprile.
Costi
Per effetto della L. 26 del 28.02.2001 le operazioni di cremazione dei cadaveri umani sono a titolo oneroso, oltre alle marche da bollo, se previste.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
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Ultimo aggiornamento pagina: 20/02/2024 14:58:11
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